Documenti - Tracciabilità

L'Autorità  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la Determinazione n. 8 del 18/11/2010 fornisce indicazioni applicative in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di cui alla L. 136/2010. Si ricorda che la citata L. 136/2010, recante il «Piano straordinario contro le mafie», come modificata dal D.L. 187/2010, ha introdotto l'obbligo per gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, ad esclusione dei pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. La determinazione in commento tratta gli ambiti di applicazione della tracciabilità, fornisce indicazioni generali sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie. Nello specifico il citato D.L. 187/2010 (in vigore dal 13/11/2010) prevede che tutti i contratti stipulati prima del 07/09/2010 siano adeguati entro il 07/03/2011, a pena di nullità assoluta, inserendo apposita clausola sulla tracciabilità. Dal momento che dopo il 07/03/2011 i contratti sprovvisti di clausola saranno nulli, l'Autorità suggerisce di integrare i contratti già stipulati mediante atti aggiuntivi, e fornisce in allegato alla determinazione gli schemi della clausola sulla tracciabilità da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore e nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente.

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