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L'autocertificazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", è una dichiarazione presentata e firmata in carta semplice da un cittadino. Sostituisce ed ha la stessa validità di alcuni certificati rilasciati da ufficio pubblici. senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Dal 1° gennaio 2012 (Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 15) sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate a:

1. pubbliche amministrazioni (compresi istituti, scuole e università, Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico);

2. gestori di servizi pubblici (es. Poste, Aziende elettriche, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);

3. privati che lo consentono.

Possono avvalersene i cittadini:

- italiani;

- comunitari;

- extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

L'autocertificazione va presentata in carta semplice e deve essere firmata dall'interessato in presenza del funzionario che la riceve o allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

Si possono autocertificare numerosi:

- stati (es: stato civile, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, ecc.);

- fatti (es. titoli di studio e qualifiche professionali, situazione economica e reddituale, possesso e numero di codice fiscale o di partita IVA, ecc.);

- condizioni (es: qualità di tutore, di pensionato, di casalinga, di studente, ecc.);

L'autocertificazione non può sostituire: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, procedimenti di competenza dei tribunali.

L'autocertificazione può essere presentata di persona. Per motivi di salute può essere fatta da un parente prossimo (coniuge, figlio o parente fino al terzo grado), della cui identità il pubblico ufficiale deve accertarsi.

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.

Riferimenti normativi:

Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

Art. 15 della Legge n. 183 / 2011