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Denuncia di morte

Comunicazione obbligatoria del decesso di una persona, da effettuarsi entro 24 ore dal decesso presso l’ufficio competente del Comune in cui è avvenuto l’evento da parte di uno dei congiunti, da loro delegato, da una persona convivente con il defunto o, in mancanza dei precedenti soggetti, da persona informata del decesso. Per prassi si incarica di effettuare la denuncia il personale delle onoranze funebri. In caso di morte in ospedale, istituto, collegio o presso altre collettività, sono le Direzioni Amministrative sanitarie a provvedere alla denuncia di morte e alle certificazioni.

Occorre presentare: certificato del medico necroscopico, rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio; scheda statistica compilata dal personale medico necroscopico.

La registrazione della denuncia e il rilascio del permesso di seppellimento vengono fatti al momento della richiesta.

  • - Certificato di morte e copia: decesso di coniuge, genitore, ascendente o discendente (nonno, figlio, nipote...) possono essere sostituiti da autocertificazione*.
  • - Estratto atto di morte: può essere sostituito da autocertificazione*.
  • - Certificato di vedovanza: può essere sostituito da autocertificazione*.
  • - Certificato esistenza in vita: può essere sostituito da autocertificazione*.

Tumulazione e inumazione

La tumulazione è la sepoltura di salma, resti ossei e ceneri in tomba privata. La inumazione è sepoltura di una salma in fosse scavate nella nuda terra. La scelta dell'inumazione deve essere espressa al momento dell'organizzazione del funerale. Per avviare la pratica è sempre necessario presentare un documento di identità valido e una marca da bollo di Stato da allegare al modulo.

Dopo 20 anni dalla data della tumulazione si può chiedere la raccolta dei resti delle salme: se non mineralizzati in modo completo può essere chiesta la cremazione.
La legge impone l'esumazione ordinaria dopo 10 anni dalla data di inumazione (ma potrebbe essere valutato un periodo più lungo), che viene pertanto eseguita d'ufficio previo avviso agli eredi dei defunti.

Cremazione

In mancanza di testamento olografo pubblicato in cui il defunto ancora in vita esprimeva l’intenzione di essere cremato, il coniuge o il parente più prossimo (o la maggioranza in caso di più parenti dello stesso grado), deve presentare istanza di cremazione in bollo.
Se il defunto era iscritto in vita all’Ente Morale per la Cremazione (SOCREM), chiunque (parente, affine, conoscente o incaricato, anche Ditta di onoranze funebri) può ritirare gli atti conservati dall’Ente (testamento e istanza del Presidente SOCREM) e farli pervenire all’ ufficio competente.
La cremazione può anche essere richiesta per resti ossei o per salma indecomposta, rinvenuta dopo 10 anni di inumazione o dopo 20 anni di tumulazione in sepoltura privata.

  • - Affido ceneri: autorizzazione rilasciata al coniuge o, se mancante, al parente più prossimo. Nell’istanza (in bollo) il richiedente deve indicare i propri dati anagrafici, quelli del defunto, gli estremi del luogo in cui l’urna deve essere collocata (residenza del richiedente), l’accettazione dei controlli.
  • - Dispersione ceneri in natura o per affondamento o interramento dell’urna: è consentita esclusivamente su volontà olografa del defunto da allegare a domanda (in bollo) e proprio documento di identità valido. Se la dispersione deve avvenire in Comune diverso da quello in cui il decesso è avvenuto, occorre che questo rilasci il proprio nulla osta alla dispersione.