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Chi contattare: Polizia municipale

Il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada, può essere pagato entro 60 giorni dalla avvenuta contestazione o notificazione dell’atto. Il pagamento esclude il ricorso. Il preavviso di accertamento di infrazione di violazione al Codice della Strada, rilasciato in assenza del conducente, può essere pagato, secondo le modalità di pagamento in esso elencate, entro 5 giorni dalla data di emissione. Trascorso tale termine, la cifra indicata nel preavviso di accertamento di infrazione sarà aumentata delle spese di accertamento e notifica.

Riduzione del 30% delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada:

Il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro soggetto solidale, possono beneficiare della riduzione prevista, qualora provvedano ad effettuare il pagamento entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. La riduzione del 30% viene applicata sulla somma del minimo edittale previsto. Il beneficio della riduzione, vale sia per il preavviso di accertamento di infrazione, sia per il verbale di contestazione immediatamente contestato o notificato per posta. In questo ultimo caso, i 5 giorni vanno conteggiati dalla data della avvenuta notifica.

Casi di esclusione dalla riduzione del 30%:

- Violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;

- Violazioni di natura penale;

- Violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, con esclusione dell’art. 193 (mancanza di assicurazione);

- Violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Ricordarsi di conservare la ricevuta del pagamento per almeno 5 anni, al fine di evitare possibili future contestazioni.

Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie: ai sensi dell’art. 202 bis, i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate di cui al comma 2, possono fare richiesta di rateizzazione di sanzioni di importo superiore a €200, con numero di rate da determinarsi in base all’importo dovuto e comunque non inferiore a €100 cadauna. L’istanza, deve essere presentata, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, al Sindaco.

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