1716009981

Il servizio di taxi, come il servizio di noleggio autoveicoli e pullman con conducente, rientra nella categoria degli "autoservizi pubblici non di linea".

La materia è disciplinata dalla legge nazionale e regionale, oltre che dal regolamento comunale.

Per tutti questi servizi, l’attività può essere svolta solo da persone iscritte nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, oltre che in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 (disposizioni antimafia).

Per le attività di taxi e di noleggio autoveicoli con conducente, la legge prevede che ogni Comune stabilisca un numero massimo di autorizzazioni.

Qualora l’Amministrazione decida di ampliare tale numero, le nuove autorizzazioni devono essere assegnate sulla base di un concorso pubblico per titoli, conforme alle norme statali e regionali vigenti e indetto mediante un bando adeguatamente pubblicizzato.

Al di fuori dell’ipotesi del concorso per nuove autorizzazioni, l’accesso al servizio rimane pertanto possibile solo attraverso il trasferimento di una licenza esistente, che peraltro è possibile solo alle condizioni e con i requisiti previsti dalla legge (art. 9 legge 1992 n. 21).

I referenti: Gli operatori dell'Ufficio Commercio ed Attività Economiche

torna all'inizio del contenuto