Martedì, 20 Febbraio 201820180220

Chi contattare in Comune: Ufficio Servizi Demografici-Stato civile-Elettorale Pubblicazioni di matrimonioLe pubblicazioni devono essere richieste dai futuri sposi almeno due mesi prima della data prevista per il matrimonio, presentandosi in Comune con estratti degli atti di nascita, documenti di riconoscimento e due testimoni. Per otto giorni consecutivi la pubblicazione verrà affissa all' Albo Pretorio per eventuali opposizioni al matrimonio. In caso di matrimonio religioso, il certificato di eseguite pubblicazioni viene restituito dopo altri tre giorni per consegnarlo al parroco. Per celebrare il matrimonio civile in un altro comune, occorre presentare domanda con le ragioni di opportunità e convenienza; la delega verrà consegnata dal Comune il quarto giorno dopo l'ultima pubblicazione. Le pubblicazioni scadono e vanno ripetute se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dalla data di eseguita pubblicazione. Certificato di matrimonio Il certificato può essere sostituito dall'Autocertificazione. Attesta luogo e data del matrimonio e può essere richiesto in qualsiasi momento da chi ha contratto matrimonio nel Comune o da chi che ne conosca i dati anagrafici, presentando un documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità e i dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita) della persona a cui si riferisce il certificato. Il certificato ha validità 6 mesi rinnovabili mettendo in fondo al certificato la dichiarazione che le informazioni in esso contenute non sono variate (senza l'obbligo di autenticare la firma); le Pubbliche Amministrazioni, i gestori o esercenti di pubblici esercizi che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.   Pubblicazioni di matrimonio online: Servizio Online

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Ufficio Servizi Demografici-Stato civile-Elettorale Denuncia di morte Comunicazione obbligatoria del decesso di una persona, da effettuarsi entro 24 ore dal decesso presso l’ufficio competente del Comune in cui è avvenuto l’evento da parte di uno dei congiunti, da loro delegato, da una persona convivente con il defunto o, in mancanza dei precedenti soggetti, da persona informata del decesso. Per prassi si incarica di effettuare la denuncia il personale delle onoranze funebri. In caso di morte in ospedale, istituto, collegio o presso altre collettività, sono le Direzioni Amministrative sanitarie a provvedere alla denuncia di morte e alle certificazioni. Occorre presentare: certificato del medico necroscopico, rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio; scheda statistica compilata dal personale medico necroscopico. La registrazione della denuncia e il rilascio del permesso di seppellimento vengono fatti al momento della richiesta. - Certificato di morte e copia: decesso di coniuge, genitore, ascendente o discendente (nonno, figlio, nipote...) possono essere sostituiti da autocertificazione*. - Estratto atto di morte: può essere sostituito da autocertificazione*. - Certificato di vedovanza: può essere sostituito da autocertificazione*. - Certificato esistenza in vita: può essere sostituito da autocertificazione*. Tumulazione e inumazione La tumulazione è la sepoltura di salma, resti ossei e ceneri in tomba privata. La inumazione è sepoltura di una salma in fosse scavate nella nuda terra. La scelta dell'inumazione deve essere espressa al momento dell'organizzazione del funerale. Per avviare la pratica è sempre necessario presentare un documento di identità valido e una marca da bollo di Stato da allegare al modulo. Dopo 20 anni dalla data della tumulazione si può chiedere la raccolta dei resti delle salme: se non mineralizzati in modo completo può essere chiesta la cremazione. La legge impone l'esumazione ordinaria dopo 10 anni dalla data di inumazione (ma potrebbe essere valutato un periodo più lungo), che viene pertanto eseguita d'ufficio previo avviso agli eredi dei defunti. Cremazione In mancanza di testamento olografo pubblicato in cui il defunto ancora in vita esprimeva l’intenzione di essere cremato, il coniuge o il parente più prossimo (o la maggioranza in caso di più parenti dello stesso grado), deve presentare istanza di cremazione in bollo. Se il defunto era iscritto in vita all’Ente Morale per la Cremazione (SOCREM), chiunque (parente, affine, conoscente o incaricato, anche Ditta di onoranze funebri) può ritirare gli atti conservati dall’Ente (testamento e istanza del Presidente SOCREM) e farli pervenire all’ ufficio competente. La cremazione può anche essere richiesta per resti ossei o per salma indecomposta, rinvenuta dopo 10 anni di inumazione o dopo 20 anni di tumulazione in sepoltura privata. - Affido ceneri: autorizzazione rilasciata al coniuge o, se mancante, al parente più prossimo. Nell’istanza (in bollo) il richiedente deve indicare i propri dati anagrafici, quelli del defunto, gli estremi del luogo in cui l’urna deve essere collocata (residenza del richiedente), l’accettazione dei controlli. - Dispersione ceneri in natura o per affondamento o interramento dell’urna: è consentita esclusivamente su volontà olografa del defunto da allegare a domanda (in bollo) e proprio documento di identità valido. Se la dispersione deve avvenire in Comune diverso da quello in cui il decesso è avvenuto, occorre che questo rilasci il proprio nulla osta alla dispersione.  

Venerdì, 24 Novembre 201720171124

Chi contattare in Comune: Ufficio Servizi Demografici-Stato civile-Elettorale Dichiarazione di nascitaE' la denuncia, obbligatoria per legge, della dichiarazione di nascita per l'iscrizione di ogni nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile. Si può fare presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni* dalla data del parto, o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o di residenza dei genitori, entro 10 giorni** dalla data del parto. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei due genitori o da un loro procuratore speciale o dal medico/ostetrica che ha assistito al parto o da una qualsiasi persona che ha assistito al parto. Se i genitori non sono sposati deve essere fatta da entrambi i genitori (vedi "Riconoscimento dei figli"). Occorre presentare l'attestato di nascita rilasciato dall'Ospedale, un documento di identità valido (il passaporto se stranieri) del genitore/i dichiarante/i. E' possibile fare il prericonoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o di entrambi i genitori, prendendo appuntamento ed esibendo il certificato di gravidanza. Certificato di nascita Può essere sostituito dall'Autocertificazione. E' il certificato che attesta il luogo e la data di nascita del richiedente. Può richiederlo l'interessato residente nel Comune o per lui altra persona che ne conosca i dati anagrafici, presentando un documento di r iconoscimento del richiedente in corso di validità, fornendo nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato. Il certificato ha validità illimitata. Estratto atto di nascita Può essere sostituito dall'Autocertificazione. E' un documento che riporta in modo completo le notizie estratte dall'atto di nascita del registro di Stato Civile e serve a dimostrare il luogo, la data di nascita, eventuali annotazioni (es. matrimonio, divorzio, tutela), la maternità e la paternità. Il documento è rilasciato unicamente dal Comune dove è stata denunciata la nascita o trascritta la dichiarazione di nascita presentata ad un altro funzionario (ad es. il direttore sanitario dell'ospedale) o altrove (ad es. atti di nascita ricevuti dall'estero e trascritti nei registri di stato civile). Bisogna fornire nome, cognome e data di nascita della persona per cui si richiede l'estratto. Il rilascio dell'estratto di nascita completo di maternità e paternità può essere fatto solo al diretto interessato o ai suoi genitori in possesso di documento di identità valido. Prericonoscimento figli Il Prericonoscimento di Nascita è un atto facoltativo. Può essere richiesto dalla futura madre prima della nascita. Se la madre è nubile è necessario che sia presente chi effettua il riconoscimento o un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento in corso di validità; occorre presentare un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti mese di gravidanza e generalità complete delle gestante. Se la madre è separata legalmente occorre aggiungere a quanto detto sopra una copia della separazione consensuale o giudiziale, sostituibile con dichiarazione sottoscritta davanti all'impiegato addetto (tipo di dichiarazione che può essere resa anche in caso si tratti di separazione di fatto). Per poter effettuare il prericonoscimento devono essere trascorsi 300 giorni dalla data dell'omologazione o della pronuncia della separazione giudiziale oppure della comparizione dei coniugi avanti al Giudice (se autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio). Tale procedura si segue anche nei casi di separazione di fatto.   Note * Se i genitori hanno residenze diverse la dichiarazione viene fatta di regola presso il comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra loro ** Se la denuncia di nascita, per vari motivi, non avviene entro dieci giorni, la registrazione viene fatta comunque, ma l'Ufficio di Stato Civile deve fare un rapporto al Procuratore della Repubblica.    
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