Martedì, 03 Maggio 202220220503

La Tassa sui Rifiuti TARI, istituita con Legge 147/2013 e in vigore dal 1 gennaio 2014, è destinata alla totale copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La TARI sostituisce dal 2014 la TARES. La tariffa è composta da una quota fissa destinata a coprire i costi fissi ed indivisibili del servizio (costi amministrativi, di investimento, spazzamento stradale, ecc.) e da una quota variabile destinata a coprire i costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, ecc.). La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. La parte fissa, per gli alloggi, è legata alla metratura dell'immobile ed al numero dei componenti il nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune di residenza alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione, mentre per le attività produttive a un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti in base alle categorie di utenza. La parte variabile è riferita a un'ipotetica quantità di rifiuti prodotti sulla base del nucleo familiare per le Utenze Domestiche, ed in base alle metrature ed alla destinazione d'uso per le utenze Non Domestiche. L’obbligazione tributaria decorre dalla data in cui inizia l’occupazione e prosegue per tutta la sua durata. Si tiene conto delle variazioni avvenute in corso d’anno e delle riduzioni stabilite dal Regolamento TARI.

Martedì, 03 Maggio 202220220503

La legge 160 del 27 dicembre 2019, commi 816 e 837 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono istituiti: - Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria; - Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Dal 1° gennaio 2021 il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone previsto dal codice della strada.

Martedì, 03 Maggio 202220220503

L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020). Regolamento IMU Comune di Mezzanego Calcolo IMU online CALCOLO E MODALITA’ DI VERSAMENTO: Il versamento dell’IMU per l’anno 2023 deve essere effettuato con modello F24 per l'acconto entro il 16 giugno 2023 e per il saldo entro il 16 dicembre 2023. Il codice Ente del Comune di Mezzanego è F173. Si ricorda che il versamento dell’IMU è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 744 della legge 160/2019. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale. Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761). Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente: - mese di 28/29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; - mese di 30/31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese. ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU: Si riporta il manifesto IMU 2023 ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: Il Comune di Mezzanego ha assimilato ad abitazione principale "l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata." RIDUZIONI: - COMODATO GRATUITO Si riporta il manifesto che disciplina la riduzione del 50% dell'imposta IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito. Manifesto Modulo di richiesta riduzione comodato gratuito - IMMOBILI INAGIBILI Per i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni si applica una riduzione del 50% dell’imposta IMU. l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Si invita a prendere visione degli articoli 9 e 10 del vigente regolamento IMU. Modulo di richiesta riduzione IMU inagibilità immobile - IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%). Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98). Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la riduzione del 25%, ma sempre l’aliquota ordinaria. Per i contratti di locazione a canone concordato stipulati dal 01.01.2018 occorre fare riferimento a quanto stabilito nell’Accordo per il territorio del Comune di Chiavari firmato dalle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017. In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l'assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse. Per avere diritto alle agevolazioni dalla data di inizio del contratto occorre consegnare la copia del contratto registrato e vidimato da una delle associazioni, o corredato dell’attestato di rispondenza, all’ufficio IMU entro 30 giorni dalla data della registrazione. Per i contratti stipulati entro il 31/12/2017 non è necessaria l’attestazione di rispondenza. Modulo di richiesta riduzione IMU canone concordato TERRENI I terreni agricoli ricadenti nel Comune di Mezzanego, classificato totalmente montano ai sensi della circolare n.9 del 14 giugno 1993, sono esenti dall'IMU. NOVITA’ 2023 PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: Dal 2021 i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale hanno diritto alla riduzione dell'IMU per una sola unità immobiliare non locata o data in comodato. La riduzione è pari al 50% dell'imposta. Per il 2022 la riduzione è stata portata al 62,5% e quindi su questa unità pagano un'imposta ridotta al 37,5%. DAL 2023 la riduzione viene nuovamente applicata al 50%. ESENZIONI Sono esenti: Dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
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